domenica 6 novembre 2011

Rimigliano - 8 domande alla garante della comunicazione

La garante della Comunicazione
Martina Pietrelli
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In relazione alla recente approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico della tenuta di Rimigliano.
Rivolgiamo alla Garante Comunale della Comunicazione, Martina Pietrelli, alcune domande alle quali auspichiamo voglia dare una gradita risposta.
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Tralasciando la ormai trascorsa fase di adozione nella quale (come ben descritto nella stessa Relazione della dott.ssa Pietrelli del 29 settembre 2010 e come rilevato anche il 30 settembre scorso dal garante regionale prof. Morisi), la comunicazione si è limitata ad assemblee pubbliche indette in immediata prossimità del consiglio comunale e nelle quali sono state illustrate solo le grandi linee dell’intervento ormai già chiuso e definito e senza che i cittadini avessero mai avuto la possibilità di essere informati e consultati TEMPESTIVAMENTE nella fase di FORMAZIONE dello strumento di pianificazione, quando i contributi dei cittadini sarebbero stati utili e fondamentali, cosi’ come previsto e auspicato dalla Legge regionale. (art. 20 della legge e art. 2 del Regolamento)

1. Le chiediamo
Come mai durante tutto l’anno trascorso fra adozione e approvazione del regolamento Urbanistico i cittadini non sono mai stati tempestivamente informati e consultati in merito alle macroscopiche varianti e aggiunte che andavano maturando nel Regolamento ed invece sono state informati, in modo del tutto superficiale e senza possibilità di alcun contributo, solamente nell’assemblea del 30 settembre, solo 3 giorni prima del Consiglio Comunale finale, quando ogni gioco era ormai fatto e tutti gli elaborati già stampati ed immodificabili ?

2. Le chiediamo
Se questa assemblea di finta, ultra tardiva e irrilevante comunicazione non le sia sembrata una inopportuna elusione della legge regionale ed una sostanziale presa in giro di tutti i cittadini.

3. Le chiediamo
Come mai, né in tale allegra assemblea, né successivamente fino ad oggi, non uno dei 44 nuovi elaborati variati o del tutto nuovi siano mai stati mostrati e illustrati.



Avviso pubblicato sull'albo
al chiaro scopo di eludere
goffamente le disposizioni
della legge regionale sulla
disponibilità telematica
  4. Le chiediamo
Perché tuttora ad oltre un mese dalla delibera di approvazione il Comune non abbia ancora adempiuto all’obbligo di rendere disponibile anche in via telematica tutti gli elaborati del Regolamento approvato così come prescritto dall’ articolo 17 comma 6 della legge regionale, ma ha pubblicato on line, solo la discussione del consiglio Comunale e le verifiche del geom Filippi senza un solo elaborato del regolamento approvato.

5. Le chiediamo
Se si è interessata ed ha sollecitato il Comune ad adempiere a questo obbligo comunicativo, la cui violazione rende i cittadini impossibilitati ad esaminare, nei modi (telematici) previsti dalla legge, il Regolamento approvato ed a poter predisporre, nei termini di legge, eventuali opposizioni, ricorsi agli enti sovra ordinati e ricorsi agli organi di giustizia amministrativa.

6. Le chiediamo
Se è persuasa anche lei che tale sostanziale inadempimento Comunale sospenda automaticamente tutti i termini previsti per i ricorsi e se abbia fatto presente al Comune questa circostanza.

7. Le chiediamo
Se, vista la mancanza di tale obbligatorio adempimento, abbia provveduto a diffidare il Comune dal procedere ugualmente alla pubblicazione della delibera di approvazione sul BURT in violazione dell’ art. 17 della legge Regionale. Evitando così di concludere in bellezza una procedura dove sia la comunicazione che la possibilità di partecipazione da parte dei cittadini è stata sostanzialmente nulla.

8- Le chiediamo infine
Se abbia condiviso la decisione del Comune, pur in presenza di un nuovo Regolamento Urbanistico con norme e parametri completamente rivoluzionati e 44 nuovi elaborati, di non procedere ad una nuova indispensabile adozione, espropriando così i cittadini di ogni loro residua possibilità di partecipazione.

In attesa di una sua auspicata e gradita risposta, la salutiamo cordialmente.

Comitato per la salvaguardia del parco naturale costiero di Rimigliano
Il presidente
Giovanni Poli
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Estratto dei riferimenti legislativi citati

Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio.

Art. 07 - I soggetti istituzionali competenti
1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, ai comuni, alle province e alla Regione, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 10 - Gli atti del governo del territorio
1. Ai sensi della presente legge, sono atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall' articolo 55 , i piani complessi di intervento disciplinati dall' articolo 56 , nonché i piani attuativi di cui all' articolo 65

Art. 17 - Approvazione
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute, e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
6. Lo strumento della pianificazione approvato è comunicato ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (burt) ed è reso accessibile a tutti anche in via telematica.
7. Gli avvisi relativi all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul burt decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.

Art. 19 - Il garante della comunicazione
1. I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione, che può essere scelto all'interno della struttura dell'ente o all'esterno, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 20 - Funzioni del garante
1. Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
2. In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.
3. comuni, le province e la Regione assicurano al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.

Capo II - CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE
Art. 25 - Soggetti che possono adire la conferenza e compiti della conferenza
3. Entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul burt. dell’avvenuta approvazione di uno degli strumenti o atti indicati al comma 1, cittadini organizzati in forme associative possono presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione, dirette a rilevare l’incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione già vigenti dell’ente a cui è rivolta l’istanza. Sulla base di tali istanze, il comune, la provincia e la Regione possono adire la conferenza ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Le istanze di cui al comma 3 aventi ad oggetto violazioni del piano di indirizzo territoriale pervengono al garante della comunicazione istituito dalla Regione.

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2006, n. 39/R
Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

Art. 2 Finalità
1. La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase i procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia il Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all’articolo 48 della legge regionale, e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell’articolo 10 della stessa legge. (Regolamento urbanistico comunale)

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