lunedì 30 aprile 2012

Autostrada Tirrenica - Sottrazione di Bene Pubblico con destrezza? - Certo, ma anche abbindolamento di amministratori locali inidonei e incompetenti.

Fra pochi anni avremo l'onore di godere dell'Autostrada più cara d'Europa (a giorni intanto si comincia a pagare il primo tratto di 4 km)
Di seguito le tabelle con gli straordinari costi aggiuntivi che gran parte di noi, nel giro di pochissimi anni dovrà sostenere, per potersi muovere, senza dover tornare a rischiare la vita imbottigliandosi su strade oramai impraticabili e che saranno presto assalite da chi non potrà in alcun modo spendere fino a cinque stipendi, solo per potere andare a lavorare.
Gli sconti previsti per residenti e pendolari sono provvisori, parziali, ridicoli, limitati a soli 20 km (solo andata), limitati ai primi cinque anni, sottoposti a  ulteriori balzelli per acquisto e noleggio dei telepass, limitati a una sola macchina, con esclusione dei furgoncini e mezzi professionali. In pratica pressoché irrilevanti (solo una foglia di fico).
Perché? Perché oltre il 60% del traffico sia attuale che previsto è di tipo locale o regionale e quindi agevolazioni appena decenti per il traffico locale, farebbero crollare drammaticamente gli incassi della SAT che, sul tratto Rosignano-Grosseto spenderà pochissimo e incasserà tantissimo, mentre sul tratto Grosseto-Civitavecchia spenderà molto e incasserà poco.
Mentre a sud di Grosseto il pagamento del pedaggio potrà corrispondere ad un reale miglioramento della sicurezza e dei tempi di percorrenza, nel tratto a nord di Grosseto qualsiasi pedaggio sarà un aggravio INGIUSTO per i cittadini che vedranno aumentare i tempi di percorrenza grazie alle barriere intermedie, che non avranno quasi alcun aumento di sicurezza sulla Variante pressoché invariata nelle sue dimensioni, e invece vedranno le loro strade locali e addirittura cittadine (Cecina, Donoratico, San Vincenzo, Venturina, Follonica) di nuovo intasate e pericolose come negli anni Ottanta. Un aumento quindi ingiustificato, irragionevole, infondato ed indebito, e quindi del tutto illegittimo e forse illecito.
Guardate i dati asettici e matematici delle tabelle che seguono, fatevi i conti in tasca ed anche in quelle di vostri amici, dei vostri clienti e dei vostri fornitori, e poi provate a rispondere alle due domande finali.
 Tab.1
In mancanza di dati da parte di SAT che si tiene abbottonatissima e delle istituzioni che tacciono o forse non sanno niente neanche loro, ci si deve rifare all'unico dato trapelato durante i contatti fra SAT e Comuni, in vista dell'ormai prossima messa in funzione del pagamento del pedaggio per il lotto 1 (Vada - S.Pietro in Palazzi). La cifra trapelata per il pedaggio (e non smentita dalla SAT)  è di 0,7-0,8 euro per un tratto di meno di quattro chilometri; quindi un pedaggio unitario di circa 0,2 euro/km. Anche nell'ipotesi più ottimistica  i costi della tabella potrebbero avere qualche modesta variazione, ma rimarrebbero sostanzialmente immutati nella loro macroscopica iniquità.
Importi dei pedaggi, riferiti alle autovetture. I veicoli commerciali pagheranno molto di più 

Tab, 2 - Quanto si pagherebbe con le tariffe attuali dell' A12 (0,125 €/km)

Tab. 3 - Quanto si pagherebbe con le tariffe della Firenze-Mare o dell'Autostrada del Sole (0,065 €/km)

Tab. 4 - Quanto si pagherebbe se nel pedaggio fossero messi in conto solo i costi di adeguamento della variante nel tratto già a 4 corsie con svincoli, ponti e gallerie già esistenti, costi pari al 22%  di quelli di una nuova autostrada (0,031 €/km)

Visto che, indubbiamente, questa autostrada inutile e dannosa:
1) Ci farà diventare tutti (chi più, chi meno) più poveri;
2) Che, grazie ai numerosi caselli intermedi, ed alle code conseguenti, aumenteranno notevolmente i tempi di percorrenza;
3) Che le strade locali torneranno intasate e pericolose, molto, ma molto più di tanti anni fa;
4) Che quindi la nostra qualità di vità peggiorerà drasticamente.
5) Che tutto questo disastro servirà unicamente ad arricchire un unico soggetto (e naturalmente chi gli gira d'intorno).

Si alza inevitabile una domanda, anzi due.

A) I nostri sindaci e i nostri Comuni, come possono rimanere in silenzio, o quasi, limitandosi a timide penose richieste di elemosine,  anziché rifiutare ogni patto e collaborazione con la SAT, e marciare uniti e compatti sulla Regione, minacciando sfracelli e blocchi di ogni attività connessa alla realizzazione dell'opera in mancanza di accettazione esplicita delle due semplici condizioni preliminari riportate in calce?
Forse perché condizionati dall'appartenere allo stesso partito (PD) del presidente della SAT (Bargone) e del Commissario governativo all'emergenza autostradale (Bargone)? Anche, ma assai di più perché inadeguati e incompetenti.
B) Perché i cittadini sopportano tutto con rassegnazione, invece di incazzarsi sul serio, una buona volta, per una causa che è vitale per tutti e che è trasversale a qualsiasi convinzione politica e che ormai è urgentissima?
Questo è davvero il mistero più grande. Per scarsa informazione, per pigrizia, inerzia, quieto vivere, poca voglia di impegnarsi? Può darsi. E non basta. Alle prossime elezioni probabilmente almeno una parte di loro continuerà, forse per inerzia, a votare per Bargone e soci. Tanto quegli altri (Berlusconi, Matteoli e C.) sono molto peggio, e i rimanenti, o fanno pena, o sono troppo piccoli e incompleti. E allora cosa resta? Ci sarebbe la disobbedienza civile, ma è cosa ancora più impegnativa e costosa. Di questo passo, però, dai, dai, a forza di prendere schiaffi, forse ci si arriva.....
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le due condizioni preliminari irrinunciabili, per poter accettare un'opera comunque inutile e dannosa, dovrebbero essere almeno queste (semplici, logiche, ragionevoli, comprensibili, di buon senso):
1) Pedaggi rigorosamente proporzionali ai soli costi di adeguamento della singola tratta (vedi tabella 4)
2) Tratta già a norme europee (Rosignano-Grosseto) da adeguare solo DOPO la completa realizzazione della tratta veramente pericolosa e fuori delle norme europee (Grosseto-Civitavecchia) e non viceversa, come incredibilmente e spudoratamente deciso dalla SAT
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Il rifiuto da parte di SAT di queste due semplicissime e ragionevolissime condizioni potrebbe avere un'unica ed esclusiva motivazione: la malafede.
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SOTTO
Una delle 5 barriere intermedie previste nel mezzo dell'autostrada (alla francese). Quella di San Vincenzo
Solo porte con pagamento meccanizzato senza operatore (tipo Collesalvetti).
Si dovranno fermare e pagare non solo quelli che escono a San Vincenzo, ma TUTTI quelli in transito.
E poi rifermarsi e ripagare alla barriera di Follonica e così via.
La tipologia e la capacità della Barriera è all'incirca quella dell'uscita di Collesalvetti sull'A12.
Ma qui si devono fermare TUTTI: Un'affluenza di almeno 10 volte rispetto a quell'uscita (dove, a volte si fa la coda).
In estate le file saranno paurose. A parte i costi stellari, sarà davvero un bel progresso.



NUOVA BARRIERA di Pagamento sulla sede autostradale (al posto del distributore Agip che sarà dismesso) e l' Uscita (già esistente) di San Vincenzo Nord


giovedì 26 aprile 2012

Non solo mai autorizzati, ma anche mai accatastati. Gli immobili fantasma di Rimigliano

Tutti ormai si chiedono:
Come farà uno sfortunato tecnico istruttore dell'Ufficio edilizia del Comune di san Vincenzo a dare il suo rischiosissimo placet alla richiesta di recupero volumetrico di un immobile di Rimigliano:
1) Posteriore al 1939
2) Mai Autorizzato dal Comune
3) Per il quale non è mai stata rilasciata l'abitabilità
4) Mai accatastato (addirittura fantasma) fino a mezz'ora fa.
utilizzando il millantato art. 5 del regolamento urbanistico (vedi qui) che al contrario prescrive, quantomeno, la necessità dell'abitabilità e dell'accatastamento?
Si tratta di un vero e proprio giallo che il geom. Filippi, con le sue astute dichiarazioni (gli edifici che non fossero in possesso dei requisiti sopra descritti non saranno ammessi al recupero) ha saputo imbastire, da riconosciuto maestro del thriller. 
Non potremo alzare più lo sguardo dalle pagine  di questa appassionante e misteriosa vicenda, fino al suo definitivo scioglimento.
(sulla insanabilità degli immobili di Rimigliano: post 1939, abusivi, non autorizzati o fantasma) (vedi qui)
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Vediamo nel frattempo la vicenda degli immobili "fantasma"
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Negli scorsi anni l'Agenzia del Territorio ha scovato centinaia di migliaia di immobili fantasma, mai dichiarati al catasto. L'elenco di questi immobili è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, invitando i proprietari a regolarizzare la loro posizione, con una modesta sanzione.
Fra i proprietari di immobili fantasma in Comune di San Vincenzo, la proprietà di Rimigliano batte di gran lunga tutti gli altri, con almeno 12 particelle interessate nei fogli 18, 22 e 23. Quindi almeno 12 fabbricati fantasma o, assai di più nel caso altamente probabile, di più fabbricati all'interno della stessa particella.
Successivamente al 2007 la proprietà ha iniziato un tourbillon di manovre catastali per passare da terreni a Enti urbani, tutti i fabbricati rurali e quelli fantasma. Quindi dovrebbe ora provvedere ad accatastare a fabbricati tutti questi enti urbani, presentando, per la prima volta, le planimetrie e attribuendo loro una rendita (con conseguente inizio di pagamento dell'ICI, ora IMU)


Fabbricati fantasma nel foglio 18

Fabbricati fantasma nei fogli 22 e 23

L'Agenzia del Territorio ha anche inviato ai Comuni, l'elenco nominativo dei proprietari di immobili fantasma, invitandoli a pubblicarli.
Quasi tutti i comuni italiani l'hanno fatto. Il Comune di San Vincenzo, geloso custode della privacy e delle "legittime aspettative della proprietà", non risulta che invece abbia aderito all'invito.

In tutto questo tourbillon,  pare che qualche pasticcio sia successo, tanto che l'Agenzia del Territorio ha iniziato nel 2011 ad attribuire agli immobili fantasma non sanati  le rendita presunte ed a inviare il tutto ai Comuni perché le pubblicassero (questa volta per obbligo di legge). Ecco quindi cominciare ad apparire all' albo i nomi dei proprietari che non hanno ancora sanato, o chiarito, la loro posizione. Altri (o ancora gli stessi, per ulteriori fabbricati) seguiranno.

Guarda, guarda chi c'è

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SITUAZIONE CATASTALE di RIMIGLIANO
Il mistero si infittisce
.
Al Catasto fabbricati risultano solo gli immobili da sempre censiti a fabbricati e cioè 4 unità del complesso di Casa delle Guardie (la villa, due alloggi e una rimessa) e l’immobile della vecchia scuola censito come A7 (abitazione in villino).
Al Catasto terreni risultano solamente 7 residui fabbricati rurali costituiti dal complesso rurale di Casa delle Guardie e dal complesso delle vecchie Stalle (ovili)  lungo via del Lago.
La rimanente porzione di Casa delle Guardie e tutti gli altri 6 nuclei poderali non risultano attualmente catastalmente intestati alla Rimigliano, ma sono censiti al Catasto terreni come Enti Urbani senza intestazione e quindi non risultano nella visura nominativa. Infatti per tutto il grosso dei fabbricati rurali precedentemente censiti al Catasto terreni, sono stati presentati nel 2010, otto “tipi mappali” con conseguente uscita dal Catasto Terreni. Tuttavia non essendo stati ancora presentati i modelli Docfa con le relative planimetrie, al Catasto fabbricati, tali immobili ancora non risultano.
Infine una stranezza dovuta sicuramente a qualche errore.
Al catasto Fabbricati, alla Rimigliano srl risulta intestata la sola “nuda proprietà”, mentre non risulta chi sia l”usufruttuario generale” il soggetto cioè, fiscalmente responsabile degli immobili.
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FABBRICATI
Dati della richiesta Denominazione: RIMIGLIANO S.R.L.
Fabbricati siti nel comune di SAN VINCENZO ( Codice: I390) Provincia di LIVORNO
Soggetto individuato RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO C.F.: 04226251009

Visura per soggetto Pag: 1
1. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Fabbricati
Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo
1 22 78  A/7 1  14 vani  Euro 3.325,98
1 22 79
LOCALITA' RIMIGLIANO n . 40 piano: T -1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 25/02/2011 n .15192 .1/2011 in atti dal 25/02/201 (protocollo n . LI0038623) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE
Intestazione degli immobili indicati al n. 1
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ALFABETICA ASSENTE DA VERIFICARE
2 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (2) Nuda proprieta` per 1/1
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per soggetto Pag: 2
2. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Fabbricati
Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo
1 22 77 1 C/6 4 72 m² Euro 368,13
LOCALITA' RIMIGLIANO n . 50 piano:T; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 25/02/2011 n . 15193 .1/2011 in atti dal 25/02/2011 (protocollo n .LI0038624) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE
Intestazione degli immobili indicati al n. 2
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ALFABETICA ASSENTE DA VERIFICARE
2 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (2) Nuda proprieta` per 1/1
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per soggetto Pag: 3
3. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Fabbricati
Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo
1 22 77 2 A/4 4 7,5 vani Euro 387,34
LOCALITA' RIMIGLIANO n . 50 piano: T -1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 25/02/2011 n . 15194 .1/2011 in atti dal 25/02/2011 (protocollo n . LI0038626) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE
Intestazione degli immobili indicati al n. 3
1 ALFABETICA ASSENTE DA VERIFICARE
2 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (2) Nuda proprieta` per 1/1
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per soggetto: 4
4. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Fabbricati
Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo
1 22 77 3 A/4 2 5 vani Euro 188,51
LOCALITA' RIMIGLIANO n . 40 piano: T -1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 25/02/2011 n . 15195 .1/2011 in atti dal 25/02/2011 (protocollo n . LI0038627) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE
Intestazione degli immobili indicati al n. 4
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ALFABETICA ASSENTE DA VERIFICARE
2 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (2) Nuda proprieta` per 1/1
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per soggetto Pag: 5
5. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Fabbricati
Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo
1 22 83 A/7 1 7 vani Euro 1.662,99 L. 3.220.000
VIA DEL LAGO n . 6 piano: T; ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/06/1996 n . 7394 .1/1996 in atti dal 23/09/1998
Notifica Immobile 1: Notifica: 10312/1998
Intestazione degli immobili indicati al n. 5
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (1) Proprieta`
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/06/1996 Voltura n . 7394 .1/1996 in atti dal 23/09/1998 Repertorio n .: 42930 Rogante: BENEDETTO Sede: MILANO Registrazione: UR
Sede: MILANO n: 1 del 02/07/1996 COMPRAVENDITA

TOTALI
Totale Generale: vani 33,5 m² 72 Rendita: Euro 5.932,95
Fine
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TERRENI
Dati della richiesta Denominazione: RIMIGLIANO S.R.L.
Terreni siti nel comune di SAN VINCENZO ( Codice: I390) Provincia di LIVORNO
Soggetto individuato RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO C.F.: 04226251009

2. Immobili siti nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Terreni
Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori
ha are ca Dominicale Agrario
1 22 118 - FABB RURALE  05 40
Tabella di variazione del 09/10/2003 n . 2992 .1/2003 in atti dal 09/10/2003 (protocollo n . 131192) COME DA MOD .26 N . 66 DEL 22.01 .1988
Annotazione
Immobile 1: Annotazione: pende esame di ruralita' , geometria da verificare
Intestazione degli immobili indicati al n. 2
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA del 09/10/2003 Variazione n. 2992.1/2003 in atti dal 09/10/2003 (protocollo n. 131192)

3. Immobili siti nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Terreni
Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori
ha are ca Dominicale Agrario
1 22 119 - FABB RURALE  00 31
VARIAZIONE D'UFFICIO del 02/08/2011 n . 2469 .1/2011 in atti dal 02/08/2011 (protocollo n . LI0126439) BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI NON PUBBLICATI
2 22 120 - FABB RURALE 00 20
VARIAZIONE D'UFFICIO del 02/08/2011 n . 2470 .1/2011 in atti dal 02/08/2011 (protocollo n . LI0126442) BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI NON PUBBLICATI
3 22 121 - FABB RURALE 00 10
VARIAZIONE D'UFFICIO del 02/08/2011 n . 2471 .1/2011 in atti dal 02/08/2011 (protocollo n . LI0126447) BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI NON PUBBLICATI
Annotazione
Immobile 1: Annotazione: di immobile: azione propedeutica alla costituzione del catasto fabbricati - pende esame di ruralita' , geometria da verificare
Immobile 2: Annotazione: di immobile: azione propedeutica alla costituzione del catasto fabbricati - pende esame di ruralita' , geometria da verificare
Immobile 3: Annotazione: di immobile: azione propedeutica alla costituzione del catasto fabbricati - pende esame di ruralita' , geometria da verificare
Totale: Superficie 61 Redditi: Dominicale Agrario
Intestazione degli immobili indicati al n. 3
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA del 09/10/2003 Variazione n. 2994.1/2003 in atti dal 09/10/2003 (protocollo n. 131223)

4. Immobili siti nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Terreni
Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori
ha are ca Dominicale Agrario
1 22 125 - FABB RURALE 01 40
Tabella di variazione del 10/10/2003 n . 3038 .1/2003 in atti dal 10/10/2003 (protocollo n . 131461) COME DA MOS . 26 N . 342 DEL 10 .06 .1988
2 22 126 - FABB RURALE 06 10
Tabella di variazione del 10/10/2003 n . 3038 .1/2003 in atti dal 10/10/2003 (protocollo n . 131461) COME DA MOS . 26 N . 342 DEL 10 .06 .1988
Annotazione
Immobile 1: Annotazione: pende esame di ruralita'
Immobile 2: Annotazione: pende esame di ruralita'
Totale: Superficie 07.50 Redditi: Dominicale Agrario
Intestazione degli immobili indicati al n. 4
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA del 10/10/2003 Variazione n. 3038.1/2003 in atti dal 10/10/2003 (protocollo n. 131461)

5. Immobili siti nel Comune di SAN VINCENZO(Codice I390) - Catasto dei Terreni
Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori
ha are ca Dominicale Agrario
1 22 127 - FABB RURALE 11 30
Tabella di variazione del 21/01/2004 n . 196 .1/2004 in atti dal 21/01/2004 (protocollo n . LI0008910) RETTIFICA EVASIONE MOD . 26 N . 342 DEL 10 .06 .1988
Annotazione
Immobile 1: Annotazione: pende esame di ruralita'
Intestazione degli immobili indicati al n. 5
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 RIMIGLIANO S.R.L. con sede in MILANO 04226251009* (1) Proprieta` per 1/1

Totale Generale: Superficie 545.34.18
Redditi: Dominicale Euro 16.141,56 Agrario Euro 12.126,22

Fine

mercoledì 25 aprile 2012

Parcheggi a Pagamento lungo la Principessa - Si pagherà anche sul lato monte ed alla Torraccia - Sparito l'esonero per i Sanvincenzini


Pubblicata ieri la delibera di giunta n. 45/2012 (QUI) che istituisce il parcheggio a pagamento.

CLAMOROSE NOVITA'  (leggetevi bene la delibera e capirete)


1) A pagamento il 100% del lato mare della strada
2) A pagamento anche gran parte del lato monte della strada.
3) A pagamento il piazzale della Torraccia
4) Sparita l'esenzione per i soli residenti di San Vincenzo
5) Esenzione invece per tutti i "residenti", coloro cioè che sono in possesso di una qualunque residenza (italiana, ma anche europea).
6) Esclusi dall'esenzione i soli apolidi (privi di residenza).
7) I soli cittadini di  Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta, se vogliono contribuire, possono volontariamente sottoscrivere una Parking Card di 35 euro.
8) Previsti abbonamenti stagionali per i clienti apolidi degli alberghi e per i proprietari apolidi di seconde case.
9) Esenzione per le biciclette

Le colonnine distributrici dei biglietti a pagamento saranno solo 6 (una al chilometro).
Ci sarà da scarpinare in su e giù, alla ricerca della colonnina, lungo la pista ciclabile che diverrà ancor più inagibile e pericolosa di quanto era già. Diciamo pure impraticabile.

Complimenti vivissimi a tutti !
Amministratori, dirigenti e tecnici.
Ennesima dimostrazione di insensibilità politica e di incompetenza tecnica e gestionale.
Bravi davvero.


Sull'illegittimità della sosta a pagamento e delle eventuali esenzioni
vedi QUI


Le eccellenti motivazioni della Giunta Comunale (capziose e incomprensibili)

1) Cosa c'entra l'interesse urbanistico col parco naturale (lapsus freudiano?)
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2) La cospicua presenza di veicoli richiede ingenti interventi di manutenzione del parco naturale. Falso. Nessun veicolo può entrare nel parco e danneggiarlo. Scusa pietosa per giustificare la successiva richiesta di compartecipazione alla spesa di manutenzione del Parco, ai soli automobilisti e non a tutti gli altri esentati che usufruiscono del parco. MOTIVAZIONE palesemente FALSA che renderebbe anullabile la Delibera.
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3) Sfido qualsiasi italianista, ed anche i più valenti esperti di ermeneutica, a comprendere e spiegare in parole povere il significato della motivazione evidenziata in rosa. MOTIVAZIONE palesemente ANALFABETICA che rende incomprensibile e quindi nulla la delibera.
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Ma i componenti della Giunta, per scrupolo, almeno si  leggono quello che approvano allegramente all'unanimita, o fa loro troppo fatica?
In questa giunta erano presenti i seguenti signori e signore che hanno letto, compreso e approvato all'unanimità la motivazione in rosa di cui sopra:
1. Michele Biagi Sindaco
2. Fabio Camerini Vice Sindaco
3. Alessandro Bandini Assessore
4. Elisa Cecchini Assessore
5. Franco Guidoni Assessore
6. Massimo Nannelli Assessore
7. Sara Tognoni Assessore

domenica 22 aprile 2012

Assalto dei 774.000 euro alla spiaggia di Rimigliano - Approvato il progetto definitivo - L'attacco in forze partirà nel 2013

SPIAGGIA DI RIMIGLIANO - ULTIMA ESTATE
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Dopo il progetto preliminare di cui avevamo dato notizia qui:
http://san-vincenzo-livorno.blogspot.it/2009/04/non-si-sa-come-spendere-77468535-euro.html

Anche il progetto esecutivo per spendere i 770.000 euro  improvvidamente elargiti dalla  Regione Toscana nel lontano 2001 è stato approvato definitivamente dalla Provincia nel dicembre scorso, ed ora, con il silenzio complice del Comune di San Vincenzo, è in corso la gara per l'appalto di questa sciagurata opera di "PSEUDO RECUPERO dei sistemi dunali del parco di Rimigliano".
I lavori di devastazione della spiaggia e del bosco partiranno nel prossimo ottobre.
Perché tanta devastazione? Non certo per recuperare una spiaggia e una duna quasi perfette ed in costante spontaneo miglioramento negli ultimi anni, ma solo e unicamente per i maledetti SOLDI.
Chi può si gusti con religione questa ultima estate sulla spiaggia di Rimigliano. Sarà l'ultima in cui potrà godere pienamente e senza enormi limitazioni di quel paradiso che era rimasto finora incontaminato e immutato da secoli e che ora sarà invece militarizzato.
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IL PROGETTO ESECUTIVO MODIFICATO DEFINITIVO
A partire da nord (villa di Cavalleggeri) fino a sud (Torraccia)
1) sulla spiaggia sono segnate le cataste, i cordoni larghi e stretti, i biogabbioni, le recinzioni, gli sbarramenti e tutti gli altri orrori previsti.
2) Segnati in rosso nel bosco tutti i 171 (centosettantuno) accessi che saranno chiusi).
3) Segnati in quadrettato rosso, i tratti di macchia mediterranea che verranno diradati, ripuliti, rastrellati, per degradare il bosco da parco naturale a cava gratuita di materiale per le cataste i cordoni e i gabbioni e per fare contento il presidente Sbrilli e la sua campagna anti-scambisti.
Sul reato penale costituito dalla distruzione del sottobosco e della macchia mediterranea in zona vincolata per ricavare gratis il materiale da buttare in spiaggia, il giorno dopo l'inizio dei lavori (se veramente avranno questo coraggio) partirà immediata denuncia a tutte le autorità conosciute.

Zona Podere Tuscania

Chiusura di 76 accessi al mare principali e di 95 secondari (171 in tutto)

Spiaggia di Rimigliano sotto attacco.

sabato 14 aprile 2012

Parcheggi a pagamento a Rimigliano - Fuori legge per il C.d.S. - Illegittimo anche l'obbligo riservato ai soli non residenti - Ma il Comune se ne frega e risponde: fate ricorso al TAR!

1) L'obbligo di pagamento per la sosta lungo il margine della carreggiata extraurbana non è ammesso dal Codice della Strada (artt. 3 e 7 C.d.S.).
2) L'obbligo di pagamento riservato alla categoria dei soli non-residenti è incostituzionale (artt. 3 e 97 Cost.It.)
3) La risposta dei dirigenti: è vero, ma noi ce ne freghiamo. Se trovate i soldi, potete fare ricorso al TAR! - Davvero simpatici.
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Il Comune di San Vincenzo ridotto ormai alla disperazione dai propri errori pluriennali, ha deciso di gettare la maschera e mostrare la sua faccia più feroce sfogando la propria rabbia contro i cittadini che hanno il torto di frequentare il suo territorio.
Quindi non pago dell'eliminazione di tutte le spiagge libere cittadine e della pioggia di privatizzazioni,  divieti, sovrattasse, soste a pagamento, autovelox a tradimento, multe e sanzioni degli ultimi anni, ha deciso di dare a tutti i suoi sudditi un'ultima lezione esemplare, lasciando sulla loro pelle un ricordo indelebile di questa Giunta illuminata.
Quindi:
1) Tassa di soggiorno indiscriminata, pesante e onerosissima da gestire. Scopo:  ricavare risorse per creare alcuni nuovi ricchi posti di sinecura nella Società dei Parchi,  per alcuni amministratori in scadenza di mandato.
2) Assenso al piano della Provincia di devastazione e recinzione di gran parte della spiaggia di Rimigliano e di chiusura dei sentieri di accesso; prosecuzione del piano comunale di  urbanizzazione, attrezzatura e illuminazione dell'ex-parco naturale. Scopo: mettere in circolo i 770.000 euro della Regione ed altre centinaia di migliaia di euro del Comune.
3) Parcheggi a pagamento lungo la Principessa, per i frequentatori estivi (obbligati) della spiaggia di Rimigliano (fino ad 8 euro per una giornata di mare). Scopo: Ricavare risorse per tappare i buchi del fallimentare e dispendiosissimo piano di Rimigliano (esorbitanti compensi professionali e paraprofessionali e mancato incasso degli oneri di urbanizzazione)
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E' bene riflettere sul fatto che tutti e tre questi provvedimenti hanno raccolto solo critiche e opposizioni da cittadini, categorie e associazioni, e che se fossero sottoposti a referendum, raccoglierebbero il 95% di NO.
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Per mascherare in parte la faccia feroce e per evitare di essere presi a pedate dai loro elettori, gli amministratori del Comune hanno annunciato che esenteranno i soli residenti di San Vincenzo (anche quelli fasulli) dal pagamento del parcheggio a Rimigliano.
Naturalmente si tratterebbe (come dopo dettagliato) di un provvedimento del tutto illegittimo che con la sua irregolarità finirebbe per travolgere anche la eventuale legittimità (ma come vedremo è anch'essa illegittima) della istituzione del parcheggio a pagamento.
Il Comune, il segretario ed i dirigenti sono perfettamente al corrente di questa illegittimità, ma la Giunta,  con metodo ormai collaudatissimo, se ne fregherà, confidando sull' onerosità dei ricorsi al TAR e sullo sfascio della giustizia.
Cosa si può fare contro queste vessazioni ?
Quando la prepotenza della pubblica amministrazione oltrepassa ogni limite tollerabile e le delibere e ordinanze locali vanno oggettivamente contro ed al di là delle leggi nazionali o dei principi costituzionali, con conseguente lesione di diritti soggettivi, una norma (artt. 4 e 5 della L. 20/03/1865 n. 2248 all. E)*** di quasi 150 anni fa, ma tuttora pienamente in vigore,   prevede che i giudici ordinari (giudici di pace o di tribunale) e le autorità amministrative sovraordinate (prefetto) possano disapplicare tali lesive delibere o ordinanze, direttamente, senza bisogno di attenderne l'annullamento da parte dei TAR.
In questi casi i cittadini possono, anzi debbono, adottare la disobbedienza civile, disattendendo e disapplicando in massa gli obblighi ed i divieti illegittimi. E' quello che ci aspettiamo da parte di tutti.
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Illegittimità dell'obbligo di pagamento riservato ai soli non-residenti
Chiunque (anche un normale sindaco)  abbia letto una volta la Costituzione Italiana comprende perfettamente che se una pubblica amministrazione riserva un trattamento di favore ad una particolare categoria di cittadini e di sfavore ad un'altra, senza una giustificazione oggettiva, logica e consequenziale, viola il principio di uguaglianza di fronte alla legge e commette quindi una illegittimità o, addirittura un abuso.
E' il caso di quei sindaci che esonerano dal pagamento dell'ingresso in ZTL non solamente i residenti nella ZTL, ma tutti i residenti del Comune, riservando il pagamento ai soli residenti dei Comuni limitrofi.
E' anche il caso di quei sindaci che esonerano i reisidenti del loro Comune dal pagamento di un parcheggio privo di qualsiasi collegamento logico con la loro qualità di residenti, riservando il pagamento ai cittadini dei Comuni limitrofi, che, magari abitano più vicino al parcheggio e lo usano più di tanti residenti esonerati dal pagamento.
Con quale motivazione logica ed imparziale si può sostenere che un abitante di Venturina, od anche un qualsiasi turista alloggiato in albergo a San Vincenzo,  sia obbligato a pagare 8,00 euro per andare un giorno al mare con la sua vecchia Panda, ed invece l'abitante di San Carlo che parcheggia il suo sfavillante SUV Mercedes, accanto a lui sia esentato da ogni pagamento?
Anche un sindaco di medie capacità cognitive dovrebbe essere in grado di afferrare la palese incostituzionalità di siffatta circostanza.
Il consiglio di Stato si è già espresso più volte su questo ovvio principio.
Ad esempio:
Consiglio di Stato: decisione N. 3832/2003 adottata nell'Adunanza del 9.12.04 della 2^ Sezione e pubblicata il 10.5.2005
Mazzucchiello contro Comune di Bacoli (NA)
..."Il provvedimento è illegittimo per l'evidente disparità di trattamento in violazione ai principi di uguaglianza dei Cittadini ai sensi dell'art. 3 della Costituzione con violazione dell'obbligo di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione stessa.
L’esenzione dal pagamento della “tassa per il mare” non limitata ai residenti all’interno della ZTL (solo per i quali può sussistere una giustificabile motivazione di esenzione), ma estesa a tutti i residenti del comune stesso (e quindi anche per coloro che risiedono non all’interno, ma nelle zone esterne alla ZTL) è viziato da manifesta illogicità e mancanza di motivazione e costituisce un ingiustificabile motivo di discriminazione nei riguardi dei residenti nei comuni limitrofi e di tutti gli altri cittadini in genere."...
..."Per quanto sopra esposto si ritiene che i motivi proposti dal ricorrente in ordine alla illegittimità delle modalità applicative dell'art. 7 del codice della strada e della citata circolare, sono fondati."...
..."L'Amministrazione trarrà tutte le conseguenze derivanti dall'annullamento in ordine alla restituzione delle somme richieste (...)".
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Illegittimità del parcheggio a Pagamento lungo la Principessa
Codice della Strada
Art. 7, comma 1, lettera f
I Comuni possono stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
Art. 7, comma 6
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
Art 3, comma 1, punto 34
Definizione di Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
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Ricapitolando:
1) i Sindaci possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio”;
2) Le “aree di parcheggio” devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali, fra la quali (ma non solo) il fatto di essere ubicate fuori dalla carreggiata;
3) I margini della carreggiata occupati dai veicoli in non sono affatto “aree di parcheggio
Conclusione:
I sindaci non possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma in denaro, quando la sosta avviene sul margine della carreggiata, anziché in apposite aree di parcheggio realizzate in maniera tale da non ostacolare lo scorrimento del traffico.
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Siccome il Comune di San Vincenzo, come suo solito, se ne fregherà altamente delle illegittimità dei propri provvedimenti e tirerà dritto (tanto anche in caso di  ricorso, i conti dell'avvocato Grassi non li pagherà chi ha sbagliato, ma li pagheranno i cittadini), si consiglia chi si vorrà sottomettere all'illegittimo pagamento,  di conservare perlomeno gli scontrini del parcheggio, nell'eventualità di una condanna del Comune alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso.
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L’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario trova la propria originale ed originaria fonte normativa negli articoli 4 e 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E.
Secondo tale normativa il giudice ordinario, pur non potendo procedere all'annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo, ove ne riscontri l’illegittimità è abilitato a disapplicarlo, cioè a decidere la questione sottoposta alla sua cognizione come se l’atto stesso non esistesse.

venerdì 13 aprile 2012

I volumi insanabili di Rimigliano

Gran parte dei volumi di Rimigliano non è recuperabile.
Lo stabilisce l'art. 5 del regolamento urbanistico di San Vincenzo, richiamato dal geom. Filippi.
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Nella Relazione esplicativa (qui se vuoi 5,6 Mb) del 12.9.2011, sottoscritta dal  dirigente Andrea Filippi, ed allegata come parte integrante al Regolamento Urbanistico di Rimigliano approvato di lì a poco, con delibera n. 83 del 3.10.2011, il geom. Filippi, con la consueta chiarezza ed esaustività,  spiega che:
............................
 "In merito alla legittimazione degli edifici esistenti, non essendo presenti agli atti del Comune di San Vincenzo pratiche edilizie in merito, ed essendo stati realizzati totalmente prima del 1° settembre 1967, come si può dedurre dall’esame delle Foto aeree del 1954 (GAI) e del 1976 (EIRA) e dall’acquisizione di varie testimonianze di persone che a vario titolo hanno frequentato, lavorato o risieduto, prima di tale data, nella tenuta, gli stessi possono essere inseriti nello stato attuale di un eventuale Titolo abilitativo, previa presentazione di un regolare accatastamento, ai sensi di quanto stabilito dall’Articolo 5 del Regolamento Urbanistico. In tal senso si richiama integralmente il parere legale contenuto nell’osservazione alla variante gestionale al R.U., accolta, presentata dal Dott. Mauro Cristiani, Notaio in Campiglia Marittima , che si allega in copia alla presente dal quale risulta quanto sopra detto."
Di seguito il geom. Filippi rassicura tutti che ..... 
"gli edifici che non fossero in possesso dei requisiti sopra descritti non saranno ammessi al recupero."
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Nonostante la  nota precisione ed esaustività del geom. Filippi, la sua  relazione esplicativa e quindi il Regolamento Urbanistico di cui tale documento è parte integrante, contiene alcune gravi, oggettive e deplorevoli omissioni che, una volta corrette con il testo esatto dell'articolo 5 richiamato, ribaltano completamente il senso ottimistico e rassicurante che trasuda dalla relazione Filippi.
Al contrario proprio la semplice applicazione dell'invocato art. 5 del Regolamento Urbanistico (nella versione completa, senza le omissioni) comporterà l'insanabilità e la conseguente inammissibilità al recupero, di ben oltre il 50% dei famosi 16.608 metri quadri della cosiddetta consistenza della tenuta.
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Si riporta di seguito, segnando in verde le parti riportate dal geom. Filippi nella relazione allegata al RU ed in rosso le parti che Filippi ha simpaticamente omesso.
Art. 5 del regolamento Urbanistico di San Vincenzo
"Per gli edifici esistenti nei Sistemi ambientali ed insediativi del territorio Comunale, realizzati prima del 1º settembre 1967, ancorché difformi dal progetto esistente agli atti comunali, la conformità urbanistica ed edilizia è attestata dal certificato di abilitabilità (ove questo dichiari la conformità al progetto approvato) e dall'accatastamento dello stesso conformemente allo stato attuale. Tale conformità non è considerata nel caso in cui siano intervenuti provvedimenti per la riduzione in pristino della difformità."
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Inoltre il parere legale del notaio Cristiani, richiamato, allegato e fatto proprio dalla Relazione Esplicativa, chiarisce (penultima pagina, ultime righe in grassetto QUI: 5,6 Mb) un ulteriore punto: le planimetrie catastali conformi allo stato attuale, debbono essere (ovviamente)  le planimetrie catastali "dell'epoca" (1970 o precedenti) e non certo planimetrie presentate strumentalmente in questi ultimi anni.
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Da una lettura superficiale della Relazione Filippi, sembra quasi che basti produrre una qualsiasi dichiarazione di preesistenza di un immobile al 1967 e allegare una planimetria catastale di qualsiasi data che riporti lo stato attuale dell'immobile, per la regolarizzazione di quel volume e quindi per ritirare il permesso edilizio per recuperare quel volume qua e là per la tenuta.
Naturalmente non è così, e il tecnico comunale che avvallasse una così bizzarra procedura, finirebbe in guai serissimi. (altro che ecomostro!)
Infatti, come ci insegna il buon geom. Filippi, la legge da applicare è quella semplicissima dell'art. 5 del regolamento urbanistico. Naturalmente nella sua versione ufficiale e completa e non in quella filippicata, con simpatiche varie omissioni.
Cosa dovrà fare quindi chi vuole dimostrare la regolarità di un immobile della tenuta per poterne poi recuperare il volume qua e là?
Semplice. Dovrà fare, come insegna Filippi, e come prescrive l'art. 5 del RU, quanto segue:
1) Esibire le licenze edilizie,
che però secondo la relazione pare non esistano o non si trovino.
Oppure (art.5):
2) Esibire una dimostrazione certa (non chiacchere)  dell'esistenza dell'edificio al 1 settembre 1967.
3) Esibire il certificato di abitabilità.
Non un semplice certificato di abitabilità, ma un certificato nel quale sia attestato che l'immobile è conforme al progetto approvato. (vedi sopra art. 5).
Quindi ci deve essere comunque un "progetto approvato" ed un certificato di abitabilità dell'epoca (max 1967-70) nel quale sia attestata la conformità (sia pure secondo le blande regole dell'epoca) del costruito alla licenza rilasciata.
4) Esibire la planimetria catastale dell'immobile dell'epoca (max 1970) conforme allo stato attuale dell'immobile.
5) Dichiarare che l'immobile non è mai stato oggetto di contestazioni da parte del Comune relativamente alla sua regolarità urbanistica.
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Quanti degli immobili di Rimigliano sono in grado di soddisfare a queste cinque condizioni, imposte dall'art. 5 del Regolamento Urbanistico di San Vincenzo?
Si può tranquillamente rispondere senza tema di smentite: NESSUNO!
Rimangono salvi solo ed esclusivamente due tipologie di immobili:
1) Quelli realizzati prima del 1939
2) Quelli realizzati posteriormente, ma dotati di regolare licenza edilizia
Quanti sono?
NEPPURE IL 30% di quelli esistenti.
Certamente NESSUNA voliera, NESSUNA fagianaia, NESSUNA concimaia, NESSUNA delle migliaia di mq. di tettoie aperte, NESSUNA serra copriscopri.
Sarei proprio curioso di vedere una abitabilità od una planimetria catastale anni sessanta, di codesti bei manufatti.
Si offrono MILLE EURO per ogni abitabilità originale di fagianaia (se in buono stato). CINQUECENTO, se sbrodolata.
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Facciamo un esempio:
Qui sotto il volo 2010, dove si vedono il nucleo del podere Walfredo ( a sinistra) ed il nucleo abitato del podere Casa delle Guardie ( a destra)

Qui sotto si mostra il volo GAI del 1954.
I tre edifici principali del podere Walfredo sono già presenti.
Invece NESSUN fabbricato del podere Casa delle Guardie è ancora stato realizzato. Mancano proprio tutti.

Qui sotto, ancora il volo 1954 con sovrapposta la sagoma degli edifici oggi esistenti, ma (nel caso del podere Casa delle Guardie) all'epoca inesistenti.

Se, come dice Filippi, nella relazione esplicativa allegata al RU
"In merito alla legittimazione degli edifici esistenti, non essendo presenti agli atti del Comune di San Vincenzo pratiche edilizie in merito"
Se ne deduce che mancano le licenze edilizie, non solo, come ovvio per le fagianaie, serre, concimaie, teleferiche, skilift ecc, ma anche per alcuni edifici importanti, come ad esempio quelli della Casa delle Guardie.
Quindi anche per questi edifici (sicuramente post 1954, ma forse anche post 1967) non ci sono possibilità di recupero, viste le condizioni impossibili poste dall'art. 5 del RU.
Resterebbero solo quelli ante 1939. Una piccolissima parte dei volumi censiti (circa 2.000 mc, non di più).
Un vero e proprio dramma.
A questo punto il problema della Commissione paritetica diventa, in confronto, un semplice bruscolino.
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Si attende con vera curiosità di sapere a quale fortunato tecnico dell'ufficio edilizia saranno assegnate le prime pratiche della Rimigliano s.r.l. con le richieste di Permesso per il recupero dei volumi posteriori al 1939 e privi di licenza edilizia, e come queste pratiche saranno giostrate. Suvvia, stupiteci !

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