martedì 21 marzo 2017

L'incarico sbagliato per le scogliere e le isole - Sopra i 40 mila euro, ma affidato senza gara e senza negoziazione fra almeno cinque soggetti.



venerdì 10 marzo 2017

Il Porto delle nebbie. Spunterà mai il sole?

COLLAUDO DEL PORTO - CONCLUSIONI (per ora assai nebbiose)
E giunto il momento di fare un punto, e direi di chiedere lumi alle Autorità preposte,  su questo collaudo e su tutto quello che la relazione di collaudo ha - forse senza volere - rivelato su come si è svolto questo appalto, che doveva durare tre anni e invece è durato nove anni e mezzo – record assoluto di ogni tempo - senza però che “magicamente” risulti un solo giorno “ufficiale” di ritardo. E che, non si sa come, si è perso per strada (senza alcuna penalità per nessuno) l'intero impianto di produzione elettrica fotovoltaico con i suoi 144 pannelli solari, che doveva essere il fiore all'occhiello del porto. Anche se con tutta questa nebbia avebbe funzionato poco.

COLLAUDO DELL’APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL PORTO DI SAN VINCENZO
Emesso in data 2/8/2016 e reso pubblico e accettato dalla Giunta Comunale con delibera n. 274 del 30/12/2016

SEGNALAZIONE di possibili IRREGOLARITA’ in appalto pubblico.

Questo è il collaudo del porto,  del 2 agosto 2016

PARTECIPANTI all'appalto: contratto di appalto del 3/11/2005)
Committente: Comune di San Vincenzo
Sindaci: Michele Biagi (2004 -2014), Alessandro Massimo Bandini (2014 – 2016)
Assessori Lavori Pubblici e porto – Mirio Giannellini, Kety Pini (2004 -2009),, Alessandro Massimo Bandini (2009 -2014),, Antonio Russo (2014 -2016),
Ditta appaltatrice – Sales s.p.a.
RUP - Responsabile Unico del Procedimento – geom. Andrea Filippi  (2004 - 2016),
DL - Direttore dei Lavori – ing. Mauro Marini  (2004 - 2016)
Collaudatore delle strutture – ing. Mauro Niccolai
Collaudatore tecnico amministrativo – ing. Mauro Niccolai  (2007 - 2016)
Collaudatore tecnico amministrativo – ing. Vasco Antonelli  (2007 - 2016)
Collaudatore tecnico amministrativo – ing. Maurizio Verzoni  (2007 - 2016)
(inizio incarico di collaudo: gen. 2007 – fine collaudo ago 2016)

Normative applicabili:
Fino al 8 giugno 2011
DPR 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 aprile 2000)
Dopo l’8 giugno 2011
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)
Dopo il 19 aprile 2016
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e  sugli appalti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
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Possibili irregolarità riscontrate:
1) “Sospensioni dei lavori”  miracolose, strampalate, fantasma e postume
2) Mancata esecuzione dell’importante e costoso impianto fotovoltaico previsto dal contratto.
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1) “Sospensioni dei lavori” - miracolose, strampalate, fantasma e postume

1.1 - Miracolose
Si tratta di ben novesospensioni dei lavori” per un totale di 2.403 giorni (sei anni e mezzo) all’interno di un appalto con durata contrattuale di tre anni, ma in effetti durato ben nove anni e mezzo.
Termine ultimazione contrattuale  30/12/2008  (pag. 22 del collaudo) – Totale sospensioni dei lavori: giorni 2,403 (pag. 24 del collaudo) - nuovo termine di ultimazione: 31/7/2015 (pag. 24 del collaudo) Ultimazione dei lavori: 21/7/2015  (pag. 25 del collaudo), quindi dieci giorni prima del nuovo termine prorogato di 2.403 giorni rispetto a quello contrattuale.
Il miracoloso sta nel fatto che nonostante la ditta abbia terminato i lavori con sei anni e mezzo di ritardo sul termine contrattuale, queste chilometriche e quasi tutte non motivate (nel collaudo) e, come vedremo, non rispettate  sospensioni, hanno fatto il miracolo di far sì che, secondo il collaudo, la fine dei lavori risulti avvenuta addirittura dieci giorni prima  del nuovo termine che, conteggiando le infinite sospensioni, era anch’esso slittato di sei anni e mezzo. Senz’altro un miracolo.

1.2 - Strampalate
Gli stessi collaudatori ne danno atto nel collaudo quando, parlando della seconda sospensione di 384 giorni, ammettono addirittura: debbono intendersi sospesi i lavori sebbene non sia stato reperito lo specifico verbale.  Sospensione giorni 384 (pag. 23 collaudo).
Poco dopo, a commento finale del capitolo “sospensioni” così riassumono l’incresciosa situazione: "sospensioni ricostruite dagli atti pubblici in quanto non si ha l’esatta corrispondenza con quanto riportato nella relazione sul conto finale (pag. 24 collaudo) e poi alcuni verbali sono irritualmente sprovvisti di firma da parte dell’impresa (pag. 24)
Di tutte le altre sospensioni (nove in tutto) non si dice nell’intero collaudo, assolutamente nulla. Nulla sull’effettiva esistenza dei verbali di sospensione, NULLA sull’esistenza dei verbali di ripresa dei lavori, Nulla sulle date di emissione dei verbali. Nulla sulle loro sottoscrizioni. Nulla sull’esistenza di eventuali motivazioni. Nulla di nulla, quando invece le norme (e soprattutto la trasparenza e il buon senso) prescrivono che questi dati essenziali per valutarne l’autenticità e attendibilità, siano esplicitamente citati nel collaudo.
Del tutto incomprensibile

1.3 - Fantasma
- Perché è incerto anche oggi se e quali su questi verbali di sospensione esistano (uno certamente, come detto nel collaudo, no),  se siano firmati e se siano regolari e motivati. In pratica anche dopo il collaudo restano oggetti completamente misteriosi.
- Perché in effetti mai considerate e mai rispettate dalla ditta, che, almeno durante alcune di esse, ha sempre continuato a lavorare a pieno ritmo. come risulta dalle lettere della ditta stessa , dagli ordini di servizio della DL, dalle ordinanze del Comune e dagli articoli dei giornali.
Del tutto incomprensibile
Riepilogo di tutte le sospensioni  (n. 9 sospensioni per complessivi 2.403 giorni !!!)
Articoli di giornale durante la sospensione n. 6 di 334 giorni ( dal 1 nov. 2009 al 1.ott 2010)
che provano oltre ogni ragionevole dubbio come la ditta lavorasse a più non posso durante la sospensione.
Ordini di servizio e lettere della ditta durante la sospensione n. 6 di 334 giorni ( dal 1 nov. 2009 al 1.ott 2010)
che provano oltre ogni ragionevole dubbio come la ditta lavorasse a più non posso durante la sospensione.

1.4 - Postume
- Perché all’epoca di sicuro nessuno le conosceva, anzi nessuno ne aveva mai sentito parlare, né la ditta, né il RUP, né il direttore dei lavori, come risulta dalle lettere della ditta e dai numerosi ordini di servizio della DL. (vedi sopra) 
dove MAI si accenna all’esistenza di una sospensione in corso, e invece si discute solo ed esclusivamente degli innumerevoli lavori in quel momento IN CORSO.
Del tutto incomprensibile

1.5 - Eventualità del tutto ipotetica che potesse trattarsi di sospensioni parziali
Un ipotesi pressoché inesistente, in quanto tale parzialità che comunque avrebbe dovuto risultare dai verbali di sospensione che, come visto alcuni mancano, altri sono irregolari, non è MAI richiamata  in nessun documento contrattuale, in nessuna lettera della ditta, in nessun ordine di servizio, in nessuna parte del collaudo.
In Ogni caso anche nelle denegata ipotesi che si potesse trattare di “sospensioni parziali” si sarebbe dovuto considerare nel tempo trascorso almeno la quota parte proporzionale di giorni impiegati nelle opere non sospese. Infatti la norma (Art. 24 comma 7 -  DM Ministero dei lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) prevede che:  “la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione, per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.
Quindi, anche nell’ipotesi (pur inesistente) che si trattasse di sospensioni parziali (ma i collaudatori hanno già certificato di no), si dovrebbero comunque ridurre i 2.403 giorni totali ad un numero notevolmente inferiore, proporzionale ai soli lavori parziali effettivamente sospesi e non eseguiti dalla ditta; e, vista la mole impressionante e provata di lavori invece non effettivamente sospesi,  le conseguenze sul conteggio dei giorni e quindi dei ritardi e quindi delle penali sarebbero rilevantissime.

2) Mancata esecuzione dell’importante e costoso impianto fotovoltaico, previsto dal contratto

2.1 - L'impianto fotovoltaico che doveva essere realizzato per alimentare i servizi del PORTO era un impianto da 34 KW con 144 pannelli posti sulle coperture. Un grosso impianto. Molto importante, utile e costoso. Molto costoso, oltre 100 mila euro.
Ammettono i collaudatori: è mancato il rispetto di una delle motivazioni della variante del progetto definitivo, poiché non è stato installato l’impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica, previsto progettualmente anche nella variante di stato finale (tuttavia l’impianto non compare nella situazione di conto finale). (pag. 41 del collaudo)
L’ultimo inciso (fra parentesi) è ovviamente circostanza del tutto irrilevante, non solo perché non sarebbe certo un buon motivo per non eseguire un’opera compresa nell’appalto, ma anche e soprattutto perché in questo appalto il corrispettivo corrisposto alla ditta dal Comune, non aveva nulla a che fare col conto finale, ma era costituito “a corpo” dalla concessione trentennale del porto. Quindi la mancata esecuzione di quell’impianto, senza corrispondente riduzione della durata della concessione, costituisce per il Comune una perdita secca.
Che quell’impianto fosse compreso nell’appalto è pacifico per tutti: per i Collaudatori, come si è visto, ma anche per il  RUP che l’ha inserito fra gli allegati della sua relazione finale
e per la Giunta Comunale, che l’ha esplicitamente confermato nella variante di stato finale a consuntivo (Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 22/12/2014)
E allora, visto che l’appena accennata mancata contabilizzazione è completamente irrilevante, quale sarebbe la giustificazione - esposta in collaudo - di questa mancata esecuzione, che induce i collaudatori ad accettarla senza problemi e a collaudare l’opera senza prescrizioni e senza compensazioni per il Comune?
NESSUNA
Del tutto incomprensibile, anzi inconcepibile.

3) Effetti di queste possibili irregolarità

3.1 - Sui ritardi e conseguentemente sulle penali
Il capitolato programma prestazionale allegato al contratto di appalto
prevedeva all’art. 13 quartultimo capoverso un tempo di ultimazione massimo di 36 mesi, e al terzultimo capoverso una penale per ogni giorno di ritardo pari ad 1/1000 dell’importo dell’appalto, con un massimo del 10% dell’appalto stesso.
A seguito del non riconoscimento di alcuni di questi 2.403 giorni sospensioni, il ritardo della ditta potrebbe facilmente lievitare fino a 100 giorni e oltre. In quel caso il mancato incasso da parte del Comune per le penali previste dal Contratto (circa 35.000 euro per ogni giorno di ritardo) potrebbe facilmente arrivare (basterebbero 100 giorni di sospensioni riconosciute irregolari sui 2.403 giorni accordati)  fino al  massimo previsto dal capitolato speciale, e cioé fino a circa 3 milioni e mezzo di euro.

3.2 - Sul minor valore dell’opera pubblica
La mancata esecuzione dell’impianto fotovoltaico deprezzerebbe l’opera pubblica di un valore imprecisato, ma sicuramente non inferiore ai 100 mila euro.

4) Compiti delle parti

4.1 - Compiti del RUP
- Assicurarsi che i verbali di Sospensione siano esistenti, tempestivi, motivati e sottoscritti.
- Assicurarsi che la ditta completi TUTTE le opere comprese nell’appalto.
- Segnalare le anomalie all’Autorità di vigilanza. In particolare: “Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità.” (Art. 133 comma 9 Decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1999, n. 554 –  invariato dopo l’8.6. 2011 -   art. 158 comma 9 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Il RUP doveva quindi obbligatoriamente segnalare all’Autorità di Vigilanza il superamento dei 273 giorni di sospensione (1/4 di tre anni), avvenuto già nel 2007.  Il collaudo non riporta i dati di questa segnalazione, pur essenziale.

4.2 - Compiti del Direttore dei Lavori
- Verbali di Sospensione esistenti, tempestivi, motivati e sottoscritti e relativi verbali di Ripresa dei lavori.
- Ordini precisi alla ditta affinché completi TUTTE le opere comprese nell’appalto, adottando in caso contrario le misure coercitive consentite dalle norme.

4.3 - COMPITI DEI COLLAUDATORI IN CORSO D'OPERA

(inizio incarico gen. 2007 – fine collaudo ago 2016)
- Trascrizione nel processo verbale di visita delle  date dei processi verbali di sospensione e di ripresa dei lavori(art 194, comma 1, lettera g) del DPR 21 dicembre 1999, n. 554)
- Valutazione di tutti i documento contrattuali sia dal punto di vista della regolarità formale che di quella sostanziale. Non è certo consentita un’acquisizione acritica ad occhi bendati.
- Nel collaudo in corso d’opera, i collaudatori, già in campo dall’inizio dei lavori, quando effettuano sopraluoghi sul cantiere, durante periodi di sospensione dei lavori, sono poi obbligati a valutare l’osservanza effettiva o meno di quelle sospensioni e nel caso abbiano avuto comunque conoscenza, anche diretta, della loro mancata osservanza,  a detrarre quelle sospensioni dal conteggio del tempo utile d’appalto.
- Accertamento dell’esecuzione completa e regolare da parte della ditta di tutti i lavori previsti dal contratto di appalto. In caso di inadempienza della ditta: Collaudo negativo o applicazione di penale o sanzione a carico della ditta e a favore dell’Ente pubblico committente, equivalente all’importo delle opere non eseguite.

4.4 - Compiti dell’Amministrazione Pubblica
- Valutare la credibilità degli atti contrattuali e di collaudo e le eventuali irregolarità, quantomeno quelle così evidenti da essere facilmente percepibili anche da un profano.
- Segnalare - nei casi di irregolarità evidenti e lesive del patrimonio pubblico – senza indugio e senza reticenze, queste circostanze alle Autorità preposte, di vigilanza, giudiziarie e contabili.
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CONCLUSIONE
Si evidenzia quanto sopra documentalmente illustrato affinché sia valutata, da chiunque abbia la responsabilità di farlo, anche all'interno del Comune, la possibile non regolarità delle procedure e delle circostanze esposte, e, in caso affermativo,  la possibile sussistenza di eventuali danni erariali conseguenti.

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Si da conto, di seguito, trascritte dagli appunti presi in Consiglio, e in attesa del verbale completo,  di alcune spiegazioni e considerazioni inviate dal RUP Filippi all'assessore al porto Antonio Russo e da questi lette in Consiglio Comunale in risposta all' interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Assemblea Sanvincenzina, nella seduta del 17/2/2017, con le relative repliche.
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1) Riferisce Russo, citando Filippi: Tutte le sospensioni sono state “esaurientemente motivate” nei relativi verbali. 
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REPLICA: I tre collaudatori dicono invece di avere reperito solo pochi verbali, alcuni nemmeno firmati, che hanno dovuto ricostruire le sospensioni da altri atti, e quasi mai hanno trovato le motivazioni, che infatti non hanno MAI potuto citare e non hanno MAI riportato nel certificato di collaudo.

Alcune motivazioni riferite dal RUP per la sospensione di un anno (per la modifica della flotta tipo) e poi di tre anni (per la redazione della perizia finale) appaiono molto divertenti e creative, ma provi a chiedere all’ANAC se quelle sono motivazioni ammissibili per sospendere un appalto pubblico, non per un mese, ma addirittura per quasi cinque anni. Ci provi e poi ci risentiamo.

2) Riferisce Russo: “Il DL aveva attestato il 19/11/2011 l’avvenuta ultimazione dei lavori”. 
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REPLICA: Peccato che i collaudatori non ne abbiano mai saputo nulla e che invece a loro risulti che il DL abbia attestato la fine dei lavori 4 (quattro) anni più tardi: il 21 luglio del 2015. Mistero della fede!

3) Riferisce Russo: I tre anni e rotti di sospensione per la perizia finale sono stati colpa dei collaudatori che hanno preteso la “regolarizzazione” di tutte le enormi modifiche apportate all’appalto, nonostante che il RUP fosse stato “d’accordo” (a voce?) e quindi (secondo lui) non ce ne fosse bisogno. Certo se il RUP, a voce, era d’accordo…. 
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REPLICA: Allibito. Senza parole!

4) Riferisce Russo: Le sospensioni erano “integrali” e non parziali e quindi “resta difficile” pensare che la ditta possa aver lavorato durante le sospensioni.
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REPLICA: non è che “resti difficile pensare” … è proprio sicuro (visto di persona, raccontato dai giornali, provato dagli ordini di servizio del DL e del RUP) che la ditta abbia lavorato, eccome, durante le sospensioni. Altro che “resta difficile”… Ma via!

5) Riferisce Russo: “la ditta avrebbe avuto diritto a una proroga”.
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REPLICA: se la ditta non l’ha mai chiesta e il RUP non gliel’ha mai accordata, ci saranno delle ragioni, no? A che serve dire ora… “avrebbe avuto diritto a una proroga”? A un bel niente.

6) Riferisce Russo: Se una ditta lavorasse durante le sospensioni “sarebbe da ammirare”.
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REPLICA: superato l’imbarazzo di sentire un tale sproposito, si può rispondere ovviamente che il RUP è liberissimo di ammirare la sfacciataggine della ditta, ma di certo non può conteggiare i giorni che la ditta ha trascorso a lavorare, allungando il tempo contrattuale previsto per terminare i lavori, e scansando così le penali. Troppo comodo sarebbe (per la ditta). Vero RUP?

7) Riferisce Russo: le penali sono solo “un deterrente” perché la ditta si sbrighi a lavorare. Mica devono poi essere applicate sul serio a fine lavori, specie se il danno del ritardo ricade principalmente sulla ditta stessa.
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REPLICA. Superato l’imbarazzo per questa originale teoria, si fa notare che se la ditta sa già fin dall’inizio che l’opinione (e l’intenzione) della DL e del RUP è questa, anche il “deterrente” va a farsi friggere. Vero?

8) Sulla mancata esecuzione dell’ IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PORTO, con conseguente danno per il Comune di oltre 100 mila euro, a dir poco, di minor valore dell’opera, NULLA è stato spontaneamente comunicato. Eppure sappiamo tutti che quella era una delle principali contestazioni al collaudo. 
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Forse c’era ben poco che si potesse dire. Non pare esistere infatti alcuna possibile RAZIONALE giustificazione.
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