mercoledì 22 ottobre 2014

Il Centro di San Vincenzo dal 1954 al 2013




In nero gli edifici esistenti nel 1939 allo scoppio della guerra.

In nero gli edifici esistenti al 1954



In nero gli edifici esistenti al 1978




In nero gli edifici esistenti al 1993





  2014

lunedì 6 ottobre 2014

Le Ordinanze rapite

ORDINANZE – OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE – MODALITA’ - PRIVACY
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INDISPENSABILITA’ DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea NON HANNO EFFETTO DI PUBBLICITÀ LEGALE”.
E’ del tutto pacifico quindi che un’Ordinanza, fin quando non viene “pubblicata all’albo” non entra in vigore e non ha alcun valore, “tamquam non esset”.
Si può derogare a questo principio solo per le “Ordinanze contingibili e urgenti”, ma anche qui solo per i brevi tempi tecnici necessari alla loro pubblicazione.
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COSA DEVE GARANTIRE LA PUBBLICAZIONE
La pubblicazione on line deve garantire “pubblicamente” a tutti:
• autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
• conformità all’originale, cartaceo o informatico;
• preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;
• inalterabilità del documento pubblicato;
• possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria.
Anche i tempi minimi sono fissati per legge:
• 15 giorni: le deliberazioni di Giunta e Consiglio
• 15 giorni: le determinazioni dirigenziali e le disposizioni;
• 15 giorni: le ordinanze;
• 15 giorni: i regolamenti;
• 30 giorni: lo statuto comunale;
• 45 giorni: atti urbanistici: varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni...;
• 30 giorni: le segnalazioni dei cittadini che hanno cambiato nome;
• 10 giorni: le delibere della Società della Salute;
• 1 giorno: irreperibilità temporanea;
• 8 giorni: pubblicazioni di matrimonio;
• 8 giorni: documenti degli enti finanziari come Equitalia.
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MODALITA’ DI RISPETTO DELLA PRIVACY
Le regole sulla privacy dettate nel Decreto Legislativo n.196 del 2003 che garantiscono il diritto alla tutela dei dati personali sono valide e debbono essere rispettate anche la pubblicazione all’albo pretorio.
Quindi dagli atti pubblicati vanno omessi I DATI SENSIBILI ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine RAZZIALE ed ETNICA, le convinzioni RELIGIOSE, FILOSOFICHE o di altro genere, le opinioni POLITICHE, l’adesione a PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONi od ORGANIZZAZIONI a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di SALUTE e la VITA SESSUALE).
Con la delibera n.17 del 19 aprile 2007 anche il garante della privacy ha consentito la diffusione di dati personali per finalità di trasparenza e di comunicazione nelle pubbliche Amministrazioni ma sempre nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati da pubblicare su internet.
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CONCLUSIONI
1) Le Ordinanze vanno pubblicate TUTTE
2) Tutte le Ordinanze non pubblicate sono prive di validità giuridica ed efficacia impositiva e probatoria.
3) Dalle Ordinanze pubblicate vanno omessi o cancellati tutti gli eventuali “dati sensibili” di cui sopra (razziali, etnici, religiosi, politici, sindacali, associativi, medici, sessuali, ecc.). E’inoltre opportuno omettere i dati “non pertinenti”, “non indispensabili” ed “eccedenti” rispetto all’oggetto dell’Ordinanza.
4) L’oggetto dell’Ordinanza (salvo che riguardi direttamente religione, salute, sesso ecc.) è un dato indispensabile che non può essere omesso.
5) Il nome e cognome dell’interessato dall’Ordinanza, una volta osservate le cautele di cui sopra, non è considerabile di per sé un dato sensibile da omettere.

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Per fare qualche esempio
1) La pubblicazione degli avvisi di deposito di atti di ingiunzione di pagamento da parte di Equitalia, contenenti i nomi ed i cognomi dei debitori, oltre che indispensabile è anche CORRETTA. La situazione debitoria di una persona nei confronti di un Ente pubblico non è un dato considerato sensibile.
2) La pubblicazione degli atti (delibere di giunta) riguardanti le infrazioni stradali, in caso di ricorso da parte del multato, o in caso di mancato pagamento della sanzione, completa di nomi cognomi e altri dati connessi, è doverosa e CORRETTA, a meno che dalla vicenda non si possano dedurre dati sensibili (ad esempio sessuali), nel qual caso vanno omesse o le circostanze, o se questo non fosse possibile, i nomi.
3) Gli atti pubblici riguardanti pratiche edilizie, ma anche sanatorie, e persino ingiunzioni di demolizione, non coinvolgono dati considerati sensibili e quindi possono (debbono) essere pubblicati COMPLETE di tutti i dati indispensabili ad una corretta pubblicità, quali nomi, cognomi e localizzazioni.
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Un’Ordinanza non pubblicata, o solo rammentata col suo numero e totalmente oscurata o secretata è un’Ordinanza che NON ESISTE e NON E’MAI ESISTITA, con tutto quello che ne può conseguire nei confronti del funzionario responsabile dell'indebito oscuramento, o della totale omissione.
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P.S. - Il tapiro spetta "di diritto" all'assessore.



Ancora sulle ORDINANZE FANTASMA
Deliberazione Consiglio Comunale n° 71 in data 21/11/2014
Oggetto: Interrogazione presentata dal gruppo Consiliare Assemblea Sanvincenzina: Ordinanze non pubblicate.
La Risposta dell’assessora. Molto lunga, professorale e indignata. Chi la vuol leggere integrale se la può leggere all’albo.
Riassumendola:
1) E’ vero avevo detto a settembre che le Ordinanze mancanti sarebbero state pubblicate nel giro di 24 ore, ma era evidente anche per un bambino, che, trattandosi di Ordinanze di ingiunzioni di pagamento, non sarebbero invece state pubblicate proprio per niente, anche se, in verità mi ero scordata di precisarlo.
Mi meraviglio comunque che non l’abbiate capito subito lo stesso… Tardi di comprendonio!
2) Siamo talmente certi che queste Ordinanze non vadano pubblicate che ne abbiamo pubblicate anche noi qualcuna, così, tanto per rompere la monotonia e provare il brivido del proibito. (vedi sotto)
3) Quegli ignorantoni dei miei predecessori, sindaco, assessori, dirigenti e funzionari, (sostanzialmente gli stessi d’ora), sempre per provare il brivido del proibito, hanno pubblicato centinaia di ingiunzioni di pagamento, di sequestro, e di ogni altra possibile vergogna, senza alcun problema e, mi pare, senza alcuna conseguenza. Visto che la privacy ovviamente colle ingiunzioni e coi sequestri non c’entra un bel nulla.
Addirittura la precedente amministrazione pubblicò anche un’ordinanza di sanzione e sequestro a carico di un minorenne, con tanto di nome e cognome e altri particolari.
Se voi dell’opposizione non la fate finita con questa storia, finisce che la ripubblico anch’io, così capirete una buona volta (perché vedo che molti sono ancora confusi) cosa va pubblicato e cosa no.



6 ottobre 2014
Aggiornamento ad oggi della situazione ORDINANZE misteriose o scordate o scomparse, o vittime della "confusione di meriti e di impegni".
Secondo la risposta dell'Assessore alla mozione di AS, nel Consiglio Comunale del 9 settembre, c'era stata questa famosa confusione, ma ormai era tutto risolto e nel giro di poche ore... (entro "domattina":10 settembre) sarebbero apparse tutte le ordinanze sparite.
E' passato quasi un mese e 9 (nove) ORDINANZE mancano ancora all'appello: la 146,147,148,154,155,156,157 (di luglio) e la 205,206 (di settembre).
Ma cosa conterranno di così sconvolgente queste ordinanze, da non poter essere conosciute dai cittadini? Comincio ad avere davvero paura.
Dott. Lucio D'Agostino, segretario generale del Comune di San Vincenzo e responsabile per la trasparenza (art. 43 del D.lgs 33/2013), ma davvero anche a lei tutto ciò appare normale e regolare?
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Aggiornamento ad oggi della situazione ORDINANZE misteriose o scordate o scomparse, o vittime della "confusione di meriti e di impegni".
Secondo la risposta dell'Assessore alla mozione di AS, nel Consiglio Comunale del 9 settembre, c'era stata questa famosa confusione, ma ormai era tutto risolto e nel giro di poche ore... (entro "domattina":10 settembre) sarebbero apparse tutte le ordinanze sparite.
E' passato quasi un mese e ancora 9 (nove) ORDINANZE mancano ancora all'appello: la 146,147,148, 154,155,156,157 (di luglio) e la 205, 206 (di settembre).
Ma cosa conterranno di così sconvolgente queste ordinanze, da non poter essere conosciute dai cittadini? Comincio ad avere paura.
Dott. Lucio D'Agostino, segretario generale del Comune di San Vincenzo e responsabile per la trasparenza (art. 43 del D.lgs 33/2013), ma davvero anche a lei tutto ciò appare regolare? 
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http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=44101

ORDINANZE MISTERIOSE NON PUBBLICATE
Era solo un disguido dell'ufficio ("confusione di meriti e di impegni") …. Questione di…ore e sarà tutto sistemato… ???
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Consiglio Comunale del 9 settembre 2014
Risposta alla Mozione sulle Ordinanze non pubblicate
L’ASSESSORE BIENTINESI FRANCESCA:
«Il problema è solo ed esclusivamente la pubblicazione sul sito e questo è proprio un problema di programmazione, cioè nel senso, l'ufficio competente, dal punto di vista proprio tecnico, non aveva la... il disguido che doveva essere, dal... da alcune persone e portato avanti da altre, in realtà c'è stata proprio fatta la confusione. Una confusione di meriti o di impegni.»
Quindi, tornando a noi, è chiaro che la richiesta di rendere pubbliche le ordinanze mancanti si è trovato il problema, il disguido e certamente le ordinanze che vanno a mancare, a breve, io parlo veramente di... di ore, domattina subito, verrà subito sistemata la situazione.
CONSIGLIERE COMUNALE GINNANNESCHI DARIO:
«Allora, solo per ricordare che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione ha premiato con il massimo dei voti il sito del Comune di San Vincenzo»…. (prolungata standing ovation del pubblico in sala entusiasta)
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Oggi 26 settembre l’ultima Ordinanza conosciuta è la 204 del 17 settembre, mentre non sono ancora conoscibili dai cittadini le Ordinanze 205 e 206 (del tutto misteriose e SEGRETE e di cui non si sa nulla) e la famosa 207 che revocava uno dei divieti di balneazione, ma non i due della foce delle Prigioni.
QUINDI formalmente, secondo la Legge, tutti i divieti di cui alle ordinanze 191, 200 e 201, sono ancora in vigore e chi fa il bagno quasi dovunque dovrebbe essere denunciato. Chi poi fa il bagno vicino alla foce delle Prigioni dove i divieti in vigore sono addirittura due, dovrebbe essere arrestato e tradotto al Bagno Penale.
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Si vede che si sono di nuovo presentati quei problemi “confusione di meriti e di impegni” dell’Ufficio Pubblicazioni di cui faceva cenno l’assessore Bientinesi, tuttavia lo stesso ufficio, confusione o no,  continua imperterrito, come nulla fosse, a pubblicare tutti gli altri documenti, fra i quali, proprio stamani, il gustoso verbale di Consiglio Comunale, sopra riportato.

Ndr: La standing ovation pare sia stata un’aggiunta apocrifa.



giovedì 2 ottobre 2014

INDICE datato

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