domenica 16 settembre 2012

Trappole comunali per pedoni e ciclisti - Inutili anche le segnalazioni ai vigili - Il Comune se ne frega - In attesa dell'incidente grave

Una foto: due trappole
Sulla Principessa, subito a sud del ponte sul fosso delle Prigioni



Trappola per pedoni
Da quasi cinque anni c'è un tratto di guard rail posto a 30/40 centimetri da terra, con il bordo di lamiera semiarrugginita tagliente rivolta verso il marciapiede (priva della protezione rialzata con corrimano installata solamente fino al cestino verde), che costituisce una pericolosa trappola per i pedoni, sempre, ma specialmente la sera a buio.
Se qualcuno (magari bambini che si rincorrono) distrattamente dovesse andare ad urtarlo, oltre a procurarsi un bel taglio nello stinco, quasi sicuramente ribalterebbe ferito nella strada, dove qualche automobile potrebbe provvedere a finirlo misericodiosamente.
Ho provveduto personalemente a segnalare il pericolo a due vigili e direttamente presso il comando di via Lucca, chiedendo che installassero il corrimano rialzato. Inutimente.
Probabilmente fanno bene. Se in cinque anni non è successo niente di grave, perché preoccuparsi. E poi il Comune è assicurato (anche se l'assicurazione si rifiuta sempre e immancabilmente di pagare)

Trappola per ciclisti
Quello che si nota sulla sinistra della foto è sicuramente il cartello più inosservato di San Vincenzo e forse d'Italia. Il cartello imporrebbe ai ciclisti diretti verso il centro, di abbandonare la pista ciclabile che da quel punto (viste le dimensioni ridotte e più avanti addirittura ridicole) diviene a senso unico in direzione sud.
Il cartello viene osservato in realtà solo da circa un ciclista ogni venti.
Questo avviene, sia perché il cartello non è molto evidente, sia perché il Comune ha accuratamente evitato di dipingere sull'asfalto qualche freccia indicatrice del senso unico, sia perché questo comportamento viene, non dico sanzionato, ma neppure sconsigliato dai vigili urbani che se ne fregano bellamente.
Si assiste così, su di una pista larga 60 cm., senza cordoli,  a scene tragicomiche di incroci spericolati fra ciclisti, con scontri frontali evitati per un pelo, con scarti improvvisi nella carreggiata stradale, rischiando un ancor più pericoloso frontale con una macchina o un camion, con relative maledizioni, accidenti e quant'altro, sotto gli occhi divertiti e indulgenti dei vigili che stanno inutilmente a presidiare gli attraversamenti pedonali.
Anche qui le segnalazioni si sono rivelate del tutto inutili ed i rimedi proposti: (frecce direzionali dipinte sull'asfalto e vigili più attenti) non sono stati neppure presi in considerazione.
Probabilmente fanno bene. Per ora nessun ferito grave, quindi chissenefrega.

mercoledì 5 settembre 2012

Concessioni Balneari - Finalmente un grande applauso al Comune di San Vincenzo


Finalmente una delibera comunale che trova tutto il nostro accordo incondizionato. Davvero non ci speravamo.
Bravo Comune di San Vincenzo.
Con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 5 settembre 2012, che dovrà essere confermata con apposita delibera di Consiglio Comunale, la Giunta di San Vincenzo, in materia di direttiva europea sulla scadenza non ulteriormente prorogabile delle concessioni balneari (direttiva Bolkenstein, vedi in fondo), ha deciso quanto segue
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Delibera G.C. n. 172 del 5/9/2012
. . . In relazione a quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010. (12G0001) GU n. 1 del 2-1-2012.)
La Giunta comunale - Delibera quanto segue
Da ora al 31 dicembre 2015 data di scadenza delle concessioni balneari e di messa all’asta delle nuove concessioni non ulteriormente prorogabili,
Qualsiasi titolare di concessione che entro sessanta giorni dalla scadenza, volontariamente restituisca al Comune di San Vincenzo la propria Concessione balneare, riceverà dal Comune stesso le seguenti contropartite:
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1) Impegno a non affidare mai più in concessione ad altri operatori il tratto di spiaggia volontariamente restituito che rimarrà per sempre spiaggia libera.
2) Permesso quinquennale rinnovabile per un ulteriore quinquennio di esercizio dell’attività di noleggio di ombrelloni e sdraio sul tratto di spiaggia della dismessa concessione.
3) Licenza quinquennale rinnovabile per un ulteriore quinquennio di esercizio di attività di bar e ristorante da esercitare nei locali accessori esistenti su suolo demaniale nell’ambito della dismessa concessione, od in locali mobili prefabbricati, omologati, da rimuovere nei mesi invernali
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Per le concessioni non rinunziate e definitivamente scadute al dicembre 2015, il Comune si riserva il diritto di non rimetterle in asta, e di ripristinare l’originario stato di spiaggia libera, con demolizione o acquisizione alla proprietà comunale, senza alcun indennizzo, di ogni manufatto eseguito su suolo demaniale.
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Su tali tratti di spiaggia il Comune, previa formazione di apposita graduatoria, provvederà a rilasciare nulla-osta per noleggio di attrezzatura da spiaggia da riporre in depositi mobili e licenze di bar-ristorante, da esercitare in locali mobili prefabbricati, omologati, da rimuovere nei mesi invernali.
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Sulla base di questa delibera, e prevedendo una buona percentuale di adesione alla dismissione volontaria incentivata delle concessioni, 
Ecco, fatte le dovute proporzioni, come potrebbero diventare, a partire dal 2016, le spiaggie cittadine di San Vincenzo: ampie, sgombre, libere, con il mare sempre in piena vista.







Ecco come dal 2016 potrebbero nascere decine e decine di piccole attività a servizio delle spiagge libere che costituiranno lavoro e reddito per  centinaia di giovani imprenditori, al posto della rendita milionaria di tre superboss e di dieci boss, e del lavoro precario, sfruttato e malpagato dei loro dipendenti.
Demoliti tutti i mostri in cemento, ecco tanti, piccoli noleggi di attrezzatura varia da spiaggia e tanti piccoli chiringuitos, belli, aperti, allegri, giovani, economici, 
e finita la stagione: tutti spariti, con la spiaggia che ritorna vergine.
Che meraviglia!  Grazie davvero al sindaco ed a tutta la giunta.
Speriamo che il loro coraggio, la loro saggezza e lungimiranza sia seguita da moltissimi altri Comuni costieri della Toscana e di tutta l'Italia.


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Cosa prevede la legge delega di adeguamento alla direttiva europea. già in vigore, cui il Decreto legislativo di prossima emanazione dovrà adeguarsi.
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LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010. (12G0001) GU n. 1 del 2-1-2012 testo in vigore dal: 17-1-2012
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Art. 11
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime
-1-
Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;
b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».
- 2 -
Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
- 3 -
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
- 4 -
Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 5 -
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
- 6 -
Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita' ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita' di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per le attivita' a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

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CODICE DELLA NAVIGAZIONE Art. 42 (Revoca delle concessioni)
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima.
La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad una adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal comma dell’art. 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l’amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, Ë tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l’ammontare degli effettuati ammortamenti.

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