lunedì 30 novembre 2015

Il Nuovo Piano Strutturale vieta anche un solo metro di nuova concessione balneare. Non solo a sud del Botro ai Marmi, ma ovunque.



PIANO STRUTTURALE approvato e vigente.
(comprensivo della inutile furbata, inserita all’ultimo secondo, del Botro ai Marmi):
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ART. 31- Il sub sistema ambientale della duna e della spiaggia.
OBIETTIVI del piano - Gli obiettivi strategici del PS per il sub-sistema ambientale Pds sono:
i) Il mantenimento del regime di libera fruizione della spiaggia e dell’arenile;
INDIRIZZI E PRESCRIZIONI per il Regolamento Urbanistico/Piano Operativo.
- L’arenile e la spiaggia dovranno rimanere ad uso pubblico, libero ed indifferenziato. Dovrà essere vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali a Sud del Botro ai Marmi; 
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Allora, cosa significano in italiano classico queste norme? Non è difficile.
Il concetto che esce dalla norma è chiarissimo e ribadito per ben due volte (sia fra gli obbiettivi che fra le prescrizioni) con parole diverse, ma con significato identico e non equivocabile:
1) Deve essere MANTENUTO il regime di LIBERA FRUIZIONE della spiaggia e dell’arenile.
2) L’arenile e la spiaggia dovranno RIMANERE ad USO PUBBLICO, LIBERO ED INDIFFERENZIATO.
A quali spiagge si riferisce la norma? Ovviamente, in mancanza di esclusioni, a tutte quelle del Comune. Altrettando ovviamente a tutte quelle, alla data di approvazione del PS, ancora LIBERE. 
Infatti non si prescrive di rendere “ad uso pubblico libero e indifferenziato” anche quelle già in concessione, ma di “RIMANERE” e “MANTENERE” quelle attualmente ancora libere. Queste però sì, e TUTTE, senza alcun eccezione e senza alcun dubbio.
Ma la furbatina agostana del Botro ai Marmi che incidenza assume? Molto semplice: NESSUNA.
Infatti la norma:
* Prima stabilisce senza alcun possibile equivoco che tutte le spiagge del comune (salvo ovviamente quelle in concessione, già non più libere) dovranno essere MANTENUTE e RIMANERE libere, e quindi per inderogabile necessità ermeneutica e logica - TUTTE le spiagge libere esistenti da MANTENERE - non potranno ovviamente essere date in concessione rendendole, contro la norma, “non più libere”.
* Poi aggiunge che dovrà essere vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali a Sud del Botro ai Marmi. 
Ma questa aggiunta è del tutto PLEONASTICA. Infatti la norma, in ben due punti, aveva già stabilito che su tutte le attuali spiagge libere di tutto il comune non si poteva rilasciare alcuna nuova Concessione (dovranno RIMANERE ad USO PUBBLICO, LIBERO ED INDIFFERENZIATO (a sud, a nord, a est e ad ovest)) e quindi ovviamente anche a sud del Botro ai Marmi.
Quindi quest’aggiunta è del tutto superflua, pleonastica e priva di alcun significato pratico. 
La cosa è del tutto evidente, ma il comune può sempre chiedere un parere legale allo studio Gracili che evidentemente, data la furia e il periodo agostano, non era stato su questa aggiunta interpellato.
Luisa, ma anche Piera non potranno che confermarvi la palese inutilità di quell’aggiunta.
Quindi, occhio, sia con ampliamenti delle concessioni esistenti che anche con la nuova concessione della dog beach. Sarebbero tutte illegittime e irregolari. Poi, fate vobis.

sabato 14 novembre 2015

Lago di Rimigliano redivivo



29 ottobre 2015
Guarda chi si rivede!
Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?











SCUOLE INNOVATIVE - Bando milionario purtroppo sfumato




SCUOLE INNOVATIVE - I RISULTATI definitivi
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Visto che il Comune tace. Visto che i giornali tacciono. Visto che tutto internet tace. Visto che a nessuno pare interessi sapere come è andata a finire la faccenda dei 18 milioni di euro disponibili in Toscana per le scuole innovative, fornisco di seguito i risultati.
La regione ha ammesso al finanziamento 3 progetti arrivati in quest'ordine:
1) Follonica ..... 10,0 milioni
2) Lucca............. 2,4 milioni
3) Poggibonsi..... 5,5 milioni
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San Vincenzo è stato escluso dalla graduatoria con la seguente motivazione:

«Il progetto è risultato in contrasto col Punto 4 (Allegato A, D. n. 4039/2015)

Nella richiesta è infatti presente anche un micronido ed un nido» la cui presenza il bando regionale avvisava che sarebbe stata causa di esclusione.
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Peccato, si poteva e si doveva lasciarli fuori.




I Non ammessi

CODICI COMPORTAMENTALI e DIRITTI FONDAMENTALI

SUL “CODICE COMPORTAMENTALE” DEI COMUNI
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La liceità delle critiche, anche feroci e anche pubbliche, dei lavoratori e degli attivisti sindacali nei confronti del datore di lavoro (anche Ente pubblico) trovano la loro giustificazione normativa nel comma 1 dell’art. 51 del codice penale, ossia nell’esercizio di un diritto, che a sua volta richiama la generica libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione e la specifica libertà di opinione dell’art. 1 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/70.
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ART. 51 CODICE PENALE
«L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. » (eventualmente prevista da qualunque altra norma contraria. Figuriamoci da un codice di condotta...)
ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.» (diritto esercitabile senza alcuna possibilità di prevederne la punibilità)
L. N. 300/70 – STATUTO DEI LAVORATORI
Della libertà e dignità del lavoratore - Art. 1. - Libertà di opinione.
«I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.» (Non certo dei codici di comportamento comunali che hanno dignità alquanto inferiore alla Costituzione)
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Quindi, CRITICARE L’AMMINISTRAZIONE ANCHE IN MODO FEROCE, ma senza diffamare (vedi cod. penale), senza offendere (vedi cod. penale), senza insubordinarsi o incitare all’insubordinazione altri dipendenti, è un atteggiamento lecito, protetto dalla leggi e dalla Costituzione e non sanzionabile da alcun Codice di condotta che, se ne prevedesse la proibizione, sarebbe, sul punto, illegittimo e direttamente disapplicabile.
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Al di là della Costituzione e della Legge che escludono in modo CATEGORICO che qualcuno possa essere punito per avere esercitato il suo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, qui in gioco ci sono due interessi:
1) Da una parte, Il diritto costituzionale a manifestare liberamente, sempre e dovunque, il proprio pensiero con ogni mezzo, compreso ovviamente i social network. Ovviamente senza offendere, diffamare, parlare abusivamente a nome e per conto di, creare allarme con false informazioni e, in genere, semplicemente senza violare la legge.
Diritto sancito espressamente dalla Costituzione e dalle leggi.

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2) Dall’altra parte, Il divieto di un “supposto” indefinito e indefinibile “danneggiamento dell’immagine” dell’Ente pubblico che può inevitabilmente tradursi (dal momento che qualsiasi critica motivata può danneggiare l’immagine dell’ Ente pubblico) in un generalizzato “divieto di critica” (specie se fondata) del Comune, dei suoi dipendenti e dei suoi amministratori.
Divieto sancito da un codice di comportamento scritto da qualche oscuro burocrate comunale e da una letterina del sindaco ai dipendenti comunali.
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Secondo voi quale di questi due interessi COLLIDENTI fra LORO merita di essere tutelato con ogni forza da qualsiasi cittadino che abbia a cuore le libertà fondamentali?
1) La LIBERTA’ di pensiero e di parola
oppure
2) il DIVIETdi rischiare di eventualmente offuscare l’immagine di un Comune?

Secondo voi qualsiasi persona raziocinante e democratica, o, in seconda istanza, qualsiasi giudice, cosa sceglierà?

foto di Rimigliano San Vincenzo.


Slideshow di Rimigliano

Un piccolo slideshow per ricordarsi cos'è Rimigliano e cosa potremmo perdere.

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