
VISTO il certificato di COLLAUDO
del PORTO che dichiara le opere collaudabili, (ma evidentemente NON VISTE le
palesi incongruenze, contraddizioni, antinomie,
illogicità e discrepanze contenute nel collaudo stesso.)
DELIBERA
Di dichiarare ammissibile il
Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di progettazione
esecutiva, realizzazione e gestione dei lavori di ampliamento e
ristrutturazione del Porto Turistico di San Vincenzo
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Si tratta di un’accettazione che lascia letteralmente allibiti e che, visti gli evidentissimi
e rilevantissimi riflessi patrimoniali deleteri per le finanze comunali (danni
erariali) che tale accettazione, se confermata, comporterebbe, questa non potrà
certo restare priva di conseguenze.
Basti ricordare infatti, come dalla semplice lettura del collaudo (vedi) e degli ordini di servizio allegati, (vedi) anche ai non informati salti subito agli occhi quanto segue:
1) Durante buona parte dei 2.403 giorni delle “sospensioni dei lavori” fatte proprie dai collaudatori, senza peraltro citarne i dati di sottoscrizione e le motivazioni, risulta dagli stessi documenti allegati al collaudo che
E nonostante che ciò risulti
perfettamente provato e noto a tutti, questa anomala circostanza è stata
totalmente ignorata e taciuta nel
collaudo, e inoltre questi periodi di “più che anomale” sospensioni sono
stati egualmente e totalmente esclusi dal conteggio dei giorni di lavoro
impiegati dalla ditta, con la conseguenza che la “fine dei lavori” risulta
avvenuta in tempo utile (senza quindi alcuna penale dovuta) anziché in grave
ritardo.
E’ accettabile tutto questo? No è
assolutamente inaccettabile e
clamorosamente non collaudabile.
2) Lo stesso collaudo attesta che: non è stata rispettata
una delle motivazioni e condizioni della variante che fu concessa dal Comune
all’appaltatore e cioè la importante REALIZZAZIONE DEL COSTOSO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica, previsto, confermato e compreso negli elaborati grafici della variante di consistenza finale di cui alla delibera della G.C. n. 215 del 22.12.201 (qui).
Ma nel collaudo non se ne trae poi alcuna conseguenza, e neppure viene ordinato alla ditta di eseguirlo questo impianto, come fatto per altri lavori mancanti o difettosi. Trascurando incomprensibilmente il NOTEVOLE RISPARMIO conseguito dalla ditta e il NOTEVOLE DANNO erariale subito dal Comune a seguito della mancata realizzazione e disponibilità di quell' impianto.
Ma nel collaudo non se ne trae poi alcuna conseguenza, e neppure viene ordinato alla ditta di eseguirlo questo impianto, come fatto per altri lavori mancanti o difettosi. Trascurando incomprensibilmente il NOTEVOLE RISPARMIO conseguito dalla ditta e il NOTEVOLE DANNO erariale subito dal Comune a seguito della mancata realizzazione e disponibilità di quell' impianto.
E’ accettabile questa
circostanza? No è assolutamente inaccettabile.
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Sul punto (1) qualcuno
alla ricerca disperata (e visto il ruolo, incomprensibile) di possibili
giustificazioni ha balbettato che
in caso di sospensione “parziale” dei lavori, il conteggio dei giorni debba
essere completamente fermato, ma che la ditta possa continuare tranquillamente a
lavorare sulle opere non sospese. Bene chiariamo subito che si tratta di
solenne sciocchezza. Non è vero!
Infatti:
A) Intanto nel collaudo non si
parla affatto MAI di “sospensioni parziali”, e nel caso i collaudatori (sempre precisissimi) l’avrebbero certamente
fatto presente. Addirittura - caso più
che anomalo - non si allegano, né si citano i pur indispensabili “verbali di
sospensione”, chi li avrebbe sottoscritti e in che date. Nulla di nulla. Nacht
und Nebel. L’unica cosa certa che risulta dal collaudo è che non si tratta di
sospensioni parziali e che la parola PARZIALE è totalmente assente nel
collaudo.
B) Durante alcune sospensioni,
tipo quella di 334 giorni, dal nov. 2009
all’ott. 2010 i lavori portati avanti dalla ditta in vista dell’inaugurazione
del porto e successivamente, risulta da innumerevoli prove che siano stati (specie nella primavera-estate 2010) TUTTI
quelli in appalto (opere foranee, moli
di sopraflutto e sottoflutto, bacino, cantiere, autorimesse, edifici
commerciali, piazze). Altro che sospensione parziale.
C) E poi, se anche ora dovessero
saltare fuori, magicamente, degli
inediti verbali di sospensioni parziali,
mai citati dai collaudatori, nessuna
norma consentiva comunque di non considerare ALMENO la quota parte
proporzionale di giorni impiegati nelle opere non sospese. Né il capitolato
speciale di quell’appalto, né le norme sui lavori pubblici. Anzi il codice degli
appalti vigente all’epoca, fino al 2016, prevedeva espressamente che: “la sospensione
parziale dei lavorii determina il differimento dei termini contrattuali pari ad
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.”
Quindi, anche nell’ ipotesi (pur inesistente)
di sospensioni parziali, si dovrebbero comunque ridurre i 2.403 giorni totali
ad un numero assai inferiore, proporzionale
ai soli lavori parziali effettivamente sospesi e non eseguiti dalla
ditta; e, vista la mole impressionante di lavori NON EFFETTIVAMENTE SOSPESI, le
conseguenze sul conteggio dei giorni e quindi dei ritardi e quindi delle penali
sarebbero rilevantissime.
Sul punto (2) nessuno è riuscito nemmeno a balbettare qualche possibile giustificazione.
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Pertanto sarà proprio il caso che
qualcuno del Comune si decida ad assolvere il dovere ineludibile di chiedere conto di queste anomalie del collaudo
e pretendere che siano validamente giustificate o corrette, visto la
loro evidente gravità e visto le gravi conseguenze che appaiono comportare in tema di danno erariale.
http://san-vincenzo-livorno.blogspot.it/2016/12/alt-richiamate-i-collaudatori-del-porto.html
Questo è l'impianto fotovoltaico che doveva essere realizzato per alimentare i servizi del porto. Un impianto da 34 KW con 144 pannelli posti sulle coperture. Un grosso impianto. Molto importante, utile e costoso.
Era una delle condizioni richieste dal Comune per approvare la variante in corso d'opera richiesta dalla ditta appaltatrice.
Il progetto era stato inserito quindi nella variante al contratto di appalto e successivamente confermato e compreso negli elaborati grafici della variante di consistenza finale di cui alla delibera della G.C. n. 215 del 22.12.2014.
Infatti era compreso anche fra gli allegati delle Relazioni finali sia del dirigente Responsabile Unico del Procedimento, sia del Direttore dei Lavori. Oltre naturalmente ad essere fra gli allegati della delibera di Giunta finale 215/2014.
PECCATO CHE L'IMPIANTO NON SIA MAI STATO REALIZZATO
Perché? non si sa. Forse la ditta non ne aveva voglia.
I collaudatori ammettono che faceva parte integrante del progetto e dell'appalto e che era addirittura una delle condizioni imposte per l'approvazione della variante. Tuttavia la ditta non l'ha mai realizzato. E allora...... Pace e bene e così sia.
Ma ordinare alla ditta di eseguirlo? oppure applicare una penale corrispondente al costo del mancato impianto? No. Come mai? Non si sa o non si dice. Forse non sarebbe elegante.
Quindi l'opera viene collaudata nonostante manchi un'importante e costoso impianto, previsto dal progetto e dall'appalto.
BENISSIMO.... E il Comune che fa?
Approva tutto (con delibera di G.M. 274/2016) senza problemi e accetta il Collaudo, rinunziando senza rimpianti e senza contropartita a quell'impianto che pure aveva richiesto come condizione irrinunciabile.
INCOMPRENSIBILE e INCONCEPIBILE.
Ma può davvero finire così?





- - - - Progetto Fotovoltaico
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanv…/AttiPubblicazioni…
- - - - Relazione finale RUP Filippi con allegato fotovoltaico
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanv…/AttiPubblicazioni…
- - - - Relazione finale DL Marini con allegato fotovoltaico
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanv…/AttiPubblicazioni…
- - - - Delibera GC 215/2014 Presa d'atto finale con fotovoltaico
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- - - - Relazione finale RUP Filippi con allegato fotovoltaico
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- - - - Relazione finale DL Marini con allegato fotovoltaico
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- - - - Delibera GC 215/2014 Presa d'atto finale con fotovoltaico
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